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				 tortura 
                  
                Nel reato non c'è lo Stato 
                  
                di Francesca Palazzi Arduini 
                    
                L'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano è stata presentata come una scelta di civiltà giuridica (seppure molto tardiva). Se si va a vedere bene, però... 
                 
                  A trent'anni dalla ratifica della 
                  Convenzione ONU “contro la tortura ed altri maltrattamenti 
                  e pene crudeli”, il nostro Paese dei Balocchi torna a 
                  stupire per le capacità interpretative dei suoi politici. 
                   
                  La legge, e la definizione stessa di tortura, dovrebbe descrivere 
                  prevalentemente azioni compiute intenzionalmente da pubblici 
                  ufficiali (coloro che “hanno titolo a restringere la libertà 
                  altrui”), nel momento in cui, o per “vincere una 
                  resistenza a confessare”, o per punire, praticano violenza. 
                  Il Parlamento italiano invece, dopo annosi rimpiattini, ha deliberato 
                  la tortura come reato senza dolo specifico1, 
                  come se fosse principalmente commesso da chiunque.  
                   Parrucchieri, 
                  casalinghe di Voghera, uomini della strada, pizzaioli ed avvocate 
                  sono soliti/e, a quanto pare, praticare la tortura. Così 
                  il disegno di legge Manconi, a lungo emendato, per non finire 
                  di nuovo nel cassetto, si trasforma e diventa una legge (non 
                  votata da Manconi) che prevede solo un'aggravante delle pene 
                  semmai essi fossero pubblici ufficiali. 
                  A nulla è valso il parere “sopra le parti” 
                  di giuristi ed esperti penalisti che in audizione presso la 
                  II commissione, già nel settembre 2014, ricordavano che 
                  “è particolarmente in relazione ai pubblici ufficiali 
                  che si pone il problema di una relazione forte, in grado di 
                  sottrarsi alla mannaia dei termini prescrizionali: le vicende 
                  Diaz e Bolzaneto insegnano”. Il reato di tortura diviene 
                  invece un reato generico, e non solo, prima dell'approvazione 
                  il Senato sopprime la disposizione di modifica dell'Art.157 
                  del codice penale, che ne raddoppiava i termini di prescrizione! 
                  La prescrizione è uno dei congegni fondamentali che portano 
                  nel nostro Paese all'immunità dei pubblici ufficiali. 
                  Anche il riferimento alle motivazioni per le quali la tortura 
                  viene ad essere applicata (in origine il testo aveva previsto 
                  motivazioni inerenti motivi etnici, orientamento sessuale, opinioni 
                  politiche o religiose), è stato cassato, perché 
                  giudicato non rilevante.2 
                  Prevedere la tortura come reato generico ha inoltre causato 
                  una serie di azzecca-garbugli penali, in quanto nel codice sono 
                  già previste pene per chi infligge maltrattamenti (ad 
                  esempio con l'art.572 c.p.), e l'art. 61 c.p. prevede un' aggravante 
                  (sino a un aumento di un terzo della pena) per chi riveste un 
                  ruolo di pubblico ufficiale nel caso di molti reati. Il rifiuto 
                  quindi di prevedere la tortura come “dolo specifico” 
                  dei pubblici ufficiali, circostanziando meglio il reato, ha 
                  causato più di un problema durante il dibattimento riguardo 
                  al calcolo delle pene previste. 
                Un forte lavoro di lobby 
		        È necessario inoltre sottolineare un'altra grave scelta dei “nostri” legislatori: quella di descrivere nel testo di legge la punibilità della tortura solo se essa viene inflitta con “più condotte”, cioè se i gesti violenti sono ripetuti nel tempo dallo stesso soggetto. Anche contro questa scelta molte voci si sono levate in Commissione (in primis quella di Amnesty International e dell'associazione Antigone) a ricordare come la tortura possa essere praticata in un singolo atto, oppure da più soggetti agenti in turnazione. 
Dalle carte della vicenda, insomma, ciò che si evince è la vittoria di un forte lavoro di lobby dei sindacati di polizia con le forze parlamentari allo scopo di evitare che il reato di tortura venga descritto per ciò che è.  
Non solo i sindacati di polizia più prevedibili, come il SAP, che aveva definito il disegno di legge originario (più aderente alla Convenzione ONU) come “un manifesto dell'anti-polizia”3, ma anche il SILP Cgil: “l'introduzione del reato di tortura come reato proprio per noi poteva avere delle conseguenze, come quella di affiancare quale stigma negativo il concetto di tortura a tutti coloro che rappresentano e servono lo Stato” afferma candidamente il rappresentante, Daniele Tissone, all'audizione del giugno 2014. Il capo della polizia, Pansa, durante la sua audizione aveva anch'esso assunto toni vittimistici dichiarando che: “la mia preoccupazione è evitare di spaventare e di rendere meno efficace l'azione delle forze dell'ordine di fronte a un rischio che è soprattutto quello della denuncia, non quello del processo perché abbiamo totale fiducia nella giustizia. La denuncia mette, infatti, in una condizione temporanea che, anche se breve, rende difficoltoso lo slancio necessario a portare avanti al meglio il lavoro.” Qui entra in scena di nuovo il “cittadino bugiardo” che, a costo di beccarsi una dura condanna per falso, “spaventa” la polizia... una versione che pare contrastare, e di molto, non solo coi rapporti di forza in campo e le garanzie di legge4 ma con le tante storie di pubblici ufficiali mai rimossi dal servizio neanche dopo processi lampanti, finiti con condanne prescritte. 
                Il malore attivo di Pinelli 
		        Ciò a cui abbiamo assistito è stata la rappresentazione delle forze di polizia, dei militari, dei pubblici ufficiali in genere come assolutamente indenni da tentazione, nonostante l'evidenza di casi giunti sino alla Corte europea dei diritti umani, ed episodi purtroppo passati alla storia, episodi che personaggi come Carlo Giovanardi non hanno dimenticato di imbrattare in Senato: non possiamo non ricordare il “malore attivo” del compagno anarchico Pinelli, quando Giovanardi afferma per disegnare una sua personale visione della lotta tra il Bene (lui e i tutori dell'ordine) e il Male che: “l'Italia è piuttosto un Paese nel quale, basti ricordare la vicenda Calabresi, hanno avuto luogo campagne di odio e diffamatorie da parte della malavita organizzata...”.  
Altri tentativi di “depistaggio” sono stati fatti affermando, sia durante le udienze in Commissione che in Assemblea, che la tortura sarebbe “anche” praticata in Italia da fidanzati impazziti e dalla mafia, oltre che dai magistrati: il senatore Barani (GAL) si è esplicitamente riferito a Di Pietro ed al linguaggio che usava durante gli interrogatori.  
                  In questo gioco il PD ha spinto per far approvare comunque la 
                  legge, con l'obiettivo di seguire gli standard europei introducendo 
                  il reato nel codice.5 Peccato 
                  che già nel giugno 2017 il commissario UE ai diritti 
                  umani, Nils Muiznieks, abbia scritto del suo imbarazzo nel notare 
                  le incongruenze di questa soluzione, chiedendo garanzie che 
                  l'Italia non sia più dispensatrice di “clemenza, 
                  amnistia, perdono o sentenze sospese” per chi commette 
                  atti di tortura e che occorre garantire che la definizione della 
                  tortura come reato genericamente “commesso da privati” 
                  non indebolisca la protezione contro il reato commesso da persone 
                  che “esercitano l'autorità dello stato”. 
                 Francesca Palazzi Arduini 
                
- La Legge 14 luglio 2017, n. 110  recita: “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano”. È composta da sei articoli: il primo introduce nel codice penale gli artt. 613-bis e 613-ter (Tortura e Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura – NB: qui è rimasto il ruolo del pubblico ufficiale cassato invece dalla descrizione del reato), il secondo modifica l'articolo 191 del codice di procedura penale (prove illegittimamente acquisite), il terzo Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disciplina dell'immigrazione), il quarto sancisce l'esclusione dell'immunità diplomatica nei casi di tortura.
 - Un altro interessante confronto ha riguardato la protezione internazionale delle persone a rischio di tortura nel proprio paese di origine, prevista dall'articolo 613 - Decreto legislativo 286 del 1988 riguardante la disciplina dell'immigrazione, per il fatto di essere tenuti a proteggere cittadini provenienti da altri paesi (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”). Cosa del resto già sancita dall'Art. 10 della Costituzione.
 - Manifestazioni di protesta del SAP hanno riguardato non solo l'introduzione del reato di tortura ma anche l'introduzione dei codici alfanumerici per l'identificazione degli agenti.
 - Ricordiamo che gli agenti di polizia ed i pubblici ufficiali in genere sono protetti da garanzie di legge, e beneficiano anche di articoli ad hoc per lo svolgimento di lavori a rischio, basti citare l'articolo che tutela la polizia in caso di aggressione durante il servizio presso manifestazioni sportive.
 - Non tutti gli stati europei riconoscono la tortura come reato specifico attuato dai pubblici ufficiali, ma certo l'Italia ha un alto numero di casi approdati presso la Corte UE. La Francia punisce la tortura con l'articolo 212, comma 1 del Codice penale francese, con riferimento agli articoli 222 e 223 . Il Regno Unito con l'articolo 134 del Criminal Act. La Spagna la punisce con gli art. 174 e 176 del Codice penale. La Germania considera la tortura come un reato che attenta alla dignità della persona, sancita dall'articolo 1 della Costituzione (1949).
  
 
                   
                   
                     
                        Un esempio? Il caso Cucchi 
                       
                       Dalla 
                        giornata seminariale sul caso Cucchi tenutasi all'Università 
                        degli studi di Urbino, è nato il libro che porta 
                        lo stesso nome dell'incontro: Lo Stato irresponsabile. 
                        Il caso Cucchi (a cura del Gruppo di ricerca su potere, 
                        istituzioni e forme di controllo sociale, Università 
                        degli studi di Urbino. Aracne editrice, Canteramo - Rm, 
                        2017). 
                        “Alle 12.10 un carabiniere si presenta a casa Cucchi 
                        trovando solo la madre del ragazzo, e chiede a questa 
                        di seguirlo in caserma per comunicazioni. La signora non 
                        può, trovandosi sola con la nipotina, e così 
                        il carabiniere dichiara che sarebbe tornato più 
                        tardi. Alle ore 12.30 alla madre di Stefano viene notificato 
                        il decreto del PM con cui si autorizza la nomina di un 
                        consulente di parte per l'autopsia. Ed è così 
                        che la famiglia Cucchi apprende della morte del figlio 
                        Stefano”.  
                        A distanza di otto anni dalla morte del ragazzo la famiglia 
                        attende un nuovo pronunciamento dal processo la cui prima 
                        udienza, il 16 novembre 2017, vede tre carabinieri imputati 
                        di omicidio preterintenzionale e abuso di autorità, 
                        oltre ad altri due imputati per falso e calunnia. Si chiede 
                        di stabilire la responsabilità del pestaggio in 
                        camera di sicurezza ma anche quella della reclusione in 
                        un ospedale penitenziario non in grado di seguire le patologie 
                        del detenuto, un iter-calvario che torna alla ribalta 
                        dopo che la Cassazione ha rigettato nell'aprile 2017 la 
                        chiusura del processo d'appello bis ai medici dell'Ospedale. 
                         
                        Il libro ci porta su un piano dal quale è possibile 
                        ottenere una visuale ben più ampia rispetto alla 
                        lettura dei resoconti processuali, una visione che individua 
                        la responsabilità di un sistema oltre che dei singoli. 
                        L'intervento dell'avvocato Alessandro Gamberini (parte 
                        civile Cucchi) ci spiega nel dettaglio i “paradigmi” 
                        del mondo giudiziario che fanno parte di quel ben recitato 
                        copione che mette il tossicodipendente arrestato per spaccio 
                        in una condizione differente da altri, una condizione 
                        di minorità. Esemplare la descrizione dell'udienza 
                        nella quale il pubblico ministero e il giudice non guardano 
                        mai l'imputato in viso e quindi non si accorgono minimamente 
                        del fatto ch'egli abbia subito un pestaggio. L'intervento 
                        di Monia Andreani (“Quale consenso?”) descrive 
                        il rapporto tra sanità penitenziaria e carcere 
                        e analizza la mancata firma da parte di Cucchi del consenso 
                        informato durante il ricovero presso il reparto di medicina 
                        penitenziaria “Pertini” di Roma; l'ipotesi 
                        di Andreani è che “Cucchi è apparso 
                        ai sanitari che lo hanno incontrato non come un paziente 
                        particolarmente difficile ...ma come un detenuto e in 
                        particolare un detenuto tossicodipendente”. Situazione 
                        di conflittualità e mancanza di relazione, tanto 
                        più se si è stati pestati, quella tra detenuto 
                        e medico, quest'ultimo visto come un operatore del sistema 
                        di detenzione e non come qualcuno che potrebbe fornire 
                        un aiuto medico.  
                        Oltre ad alcuni interessanti interventi di studenti facenti 
                        parte del Gruppo di ricerca, ed altri, da segnalare il 
                        contributo di Giuseppe Giliberti (anche formatore sui 
                        diritti umani per Amnesty International Italia) “Irresponsabilità 
                        e controllo emergenziale”, e di Domenico Scalzo, 
                        che in “Una sorella va lontano” ripercorre 
                        il discorso sul principio dell'inviolabilità personale 
                        e della definizione di “nuda vita” con un 
                        excursus tra testi filosofici e politici contemporanei 
                        essenziali, tra i quali occorre citare Manconi, Calderoni, 
                        Quando hanno aperto la cella, (Il Saggiatore, Milano 
                        2013). 
                      F.P.A. 
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