Rivista Anarchica Online
"Anarchico, dunque irrecuperabile"
a cura della Redazione
In queste pagine pubblichiamo integralmente l'ordinanza con cui la magistratura militare ha negato
a Mauro Zanoni i venti giorni di anticipo nella scarcerazione (finora sempre concessi a tutti).
Quest'ordinanza può considerarsi un riconoscimento di merito al valor ... antimilitarista.
CORTE MILITARE DI APPELLO SEZIONE DI SORVEGLIANZA ROMA ORDINANZA IN TEMA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA (art. 54 legge n. 354/1975)
LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA riunita in camera di consiglio con la partecipazione dei
componenti: 1) Dott. Vito Antuofermo, Presidente; 2) Prof. Dott. Elvio Melorio, Esperto; 3) Dott. Franco Di Diego, Esperto; ha pronunciato la seguente ORDINANZA in tema di liberazione
anticipata (art. 54 legge n. 354/1975) nel procedimento chiamato all'udienza del 20.2.1984,
instaurato ai sensi dell'art. 71 della legge citata e successive modifiche; nei confronti del militare Zanoni Mauro, nato ad Asola (MN) il 18.9.1962, detenuto nel Carcere
giudiziario militare di Roma fino al 14.12.1983 ed attualmente nel Carcere giudiziario militare di Peschiera del Garda, in espiazione di pena per il seguente titolo: Sentenza di condanna del Tribunale Militare di La Spezia, in data 24 maggio 1983, ad anni 1 di
reclusione militare - non menzione - per «Rifiuto del servizio militare di leva» (art. 8 comma II
legge 15.12.1972, n. 772). Custodia preventiva sofferta: mesi 2 gg.1. Decorrenza della pena 24.5.1983 - Scadenza pena 23.3.1984 Sentite le parti interveute in camera di consiglio e sciogliendo la riserva di cui al verbale di
udienza, si osserva in FATTO E DIRITTO: A seguito dell'istanza prodotta dal militare detenuto Zanoni Mauro in data 29.12.1983, tendente ad
ottenere la riduzione di pena per liberazione anticipata ex art. 54 L. n. 354/1975, in relazione alla
condanna innanzi precisata, si instaurava procedimento di sorveglianza con la preliminare
acquisizione degli atti e documenti necessari ai fini del giudizio. Occorre precisare che lo Zanoni era originariamente imputato, in due distinti procedimenti, di
mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) e diserzione (art. 148, n. 2 c.p.m.p.) per i seguenti fatti:
1) chiamato alle armi per adempiere al servizio di leva, ometteva di presentarsi, il 7.10.1982, al 28°
Battaglione Fanteria in Pesaro, protraendo l'arbitraria assenza fino al 13.2.1983, data dell'arresto; 2)
posto in libertà provvisoria il 2.3.1983, non raggiungeva lo stesso Reparto cui era stato destinato,
venendo tratto in arresto l'11 aprile successivo. Ha ritenuto il tribunale nella citata sentenza che detti fatti costituiscono un unico episodio
criminoso, concretante il reato di rifiuto del servizio militare di leva, in considerazione che la
condotta omissiva «è sorretta da motivi che, nella esposizione fatta dal prevenuto, insuscettibile di
indagine critica ... appaiono conformi a quelli previsti dalla legge n. 772 del 1972»; motivi
proclamati «sin dal primo momento, sia pure in forma tale da rendere incerta la loro matrice etica e
filosofica», ma successivamente, attraverso le ulteriori dichiarazioni, appalesatisi come «motivi di
coscienza vincolati ad una generale concezione della vita, fondata su profondi convincimenti etici e
filosofici» (v. pag. 5 sent.). In realtà, come meglio è stato accertato nel precedente procedimento di sorveglianza in materia di
affidamento in prova, definito con ordinanza di rigetto dell'istanza, in data 16.12.1983, lo Zanoni
non è un comune obiettore di coscienza, bensì un obiettore totale politico, di proclamata fede
anarchica. In coerenza con il suo addottrinamento anarchistico, egli è un propugnatore
dell'abolizione, per mezzo della lotta in forma attiva ed antigiuridica, di tutte le istituzioni, delle
leggi, dell'ordine politico e giuridico, di ogni forma di autorità e di costrizione esterna,
riconoscendo soltanto il valore assoluto dell'individuo, il suo innato diritto alla totale libertà e la
sovranità della volontà individuale. Così lumeggiata la personalità dello Zanoni, si osserva che la ratio dell'istituto della liberazione
anticipata si sostanzia nella finalità del riadattamento sociale, che può essere meglio perseguita
offrendo al condannato la possibilità - attraverso il suo impegno di partecipazione all'opera di
rieducazione svolta dagli operatori penitenziari - di poter influire sulla durata della pena (20 giorni
per ciascun semestre di pena espiata). Perciò, nella specie, considerata l'entità della pena inflitta,
può essere preso in valutazione un solo semestre, coincidente con l'inizio dell'esecuzione della
pena. Va precisato altresì, che la riduzione di pena rappresenta una misura interna alla esecuzione
(normalmente di lunga durata), intesa a suscitare l'adesione del detenuto all'opera di rieducazione
(funzione incentivante), la quale è preordinata al più efficace reinserimento del condannato nella
società e naturalmente anche nel consorzio militare, quando si tratta di condannato militare avente
ancora obblighi di servizio. La riduzione di pena non va, quindi, intesa come gratuito abbuono di una frazione di pena allo
scadere di ogni semestre di detenzione, e, correlativamente, come una sorta di diritto del
condannato a riacquistare ante tempus la libertà. Condizione indispensabile per l'applicabilità del benficio è che il detenuto abbia dato convincente
dimostrazione della capacità di partecipazione all'opera di rieducazione nel periodo considerato,
mediante fatti di apprezzabile rilevanza, come quelli che possono dar luogo alla concessione di
ricompense, tra cui la proposta d'ufficio della riduzione della pena (art. 71 D.P.R. n. 43111976). Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre la prova (che non deve
essere solo affermata ma rigorosamente dimostrata facendo leva sui criteri indicati dall'art. 94 e
dall'art. 71 del D.P.R. 29.4.1976, n. 431, e tenendo sempre presente la personalità del soggetto) di
un particolare impegno e di una fattiva e convinta collaborazione del detenuto all'opera di
rieducazione, desumibile da fatti positivi, specifici e concreti, chiaramente rilevatori del ripudio
delle motivazioni criminali che lo portarono alla condanna e dell'evolversi della personalità del
soggetto. Pertanto, è stato ritenuto illegittimo, per mancanza di motivazione, il provvedimento
concessivo del beneficio, basato sul presupposto della sola buona condotta o della assenza di
sanzioni disciplinari. (Cass. 15 maggio 1978, in proc. Samorini; 20 marzo 1978, Cimino; 14 aprile
1978, ric. Manca; 17 maggio, De Rubertis; 18 luglio 1978, Capatti; 6 novembre 1978, Magagnin;
24 marzo 1979, Vedovelli; 24 novembre 1979, Giulino; 24 novembre 1979, Pizzimenti; 12
dicembre 1979, Zannini). C'è da aggiungere che, oltre all'impegno partecipativo all'opera di rieducazione, si deve tener conto
dei risultati positivi effettivamente conseguiti. Invero, l'art. 94 D.P.R. cit. richiede che il detenuto
abbia oggettivamente tratto profitto dall'opera di trattamento, per cui la relativa valutazione del
comportamento deve, in ogni caso, essere basata su di un giudizio di certezza circa la irreversibiIità
dei risultati rieducativi conseguiti (Cass. 28.2.1980, Piras Mass. 145.128). Orbene, nella specie, non è stata fornita la prova della partecipazione dello Zanoni all'opera di
rieducazione, come sopra intesa; al contrario, può dirsi acclarata la prova negativa
comportamentale del soggetto. Infatti, dai rapporti informativi redatti dai Comandanti delle Carceri giudiziarie militari di Peschiera
del Garda e di Roma, è dato rilevare, tra l'altro, a carico dello Zanoni quanto appresso: - «pur non essendo incorso in mancanze disciplinari, è stato più volte invitato ad assumere
atteggiamenti più consoni al suo stato di militare detenuto» ... «a motivo del suo pensiero
antimilitarista e anarchico non collabora e non partecipa alle istruzioni programmate» ... - «In concreto egli disconosce lo Stato italiano e le sue istituzioni, ed ideologicamente seguiterà a
combattere con le armi che sono proprie del movimento anarchico» ... «egli ha dato sempre prova
concreta ed avallata dal comportamento, di possedere il fermo e tenace convincimento che la sua
protesta, il suo reato, il suo atteggiamento verso l'autorità costiuita in generale, non subiranno mai
cambiamenti di parere» ... «balza evidente la sua consapevolezza di non aver mai aderito alle
proposte degli operatori carcerari per una rieducazione in concreto» ... «non ha mai dato un
appiglio di speranza ad un risveglio di coscienza, né tantomeno un sia pur lieve accenno di
assoggettamento, se non passivo, alle regole carcerarie» ... «gli operatori carcerari hanno
duramente messo a prova le proprie capacità educative nei confronti dello Zanoni, che, chiuso nella
sua caparbia convinzione, ha sempre occluso ogni speranza di negazione del reato» .. «non
negazione del reato ma la sua esaltazione» .. «non è pensabile che egli abbia potuto ricredersi,
perché durante tutta la sua detenzione ha sempre e soltanto aderito alla sua idea fissa e mai alle
proposte educatrici» .. «in conclusione lo Zanoni non è pentito del suo reato né ha concretamente
risposto positivamente alle proposte rieducatrici» . Alla stregua delle suesposte risultanze, mancando la prova della partecipazione dello Zanoni
all'opera di rieducazione, anzi, sussistendo la prova contraria della sua non partecipazione, la
domanda de qua va rigettata. P.Q.M. Visti gli artt. 54 - 70 - 71 e segg. legge 26.7.1975, n. 354, 94 D.P.R. 29.4.1976, n. 431, e 4 legge
7.5.1981, n. 180: RIGETT A la domanda di riduzione di pena per liberazione anticipata, avanzata dal detenuto
Zanoni Mauro in data 29.12.1983. Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Sezione di Sorveglianza in Roma, il 20 febbraio 1984. IL PRESIDENTE (Vito Antuofermo) IL CANCELLIERE MILITARE Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 1984 IL CANCELLIERE MILITARE
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