Rivista Anarchica Online


sorvegliare e punire

Nuovi metodi, vecchie repressioni

di Eugenio Losco

Il decreto sicurezza bis introduce nuovi illeciti penali e amministrativi, oltre a sanzioni pecuniarie fino a un milione di euro. I suoi 17 articoli sono un attacco diretto alla solidarietà e ai movimenti sociali di opposizione.


Lo scorso 10 agosto è entrata in vigore la legge n. 77 dell'8 agosto 2019: il decreto sicurezza bis di Salvini è stato convertito in legge dal parlamento.
Il decreto sicurezza bis si colloca nel solco del precedente decreto dello scorso ottobre (contrasto al fenomeno migratorio e sicurezza), anche se, in questo caso, l'azione di governo si è concentrata principalmente sulla guerra al dissenso, sul tentativo di spezzare i legami sociali che si sono prodotti sul terreno della solidarietà attiva e dell'opposizione sociale.
Il testo interviene su tematiche differenti, come il “contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive”, la protezione dei dati personali e un cosiddetto “pacchetto polizia”, che prevede una serie di norme per gli agenti di polizia di Stato e dei vigili del fuoco, come l'aumento degli straordinari, dei buoni pasto e delle risorse per il ricambio dell'equipaggiamento.
Ma il cuore del provvedimento sono senz'altro le misure introdotte in materia di contrasto dell'immigrazione irregolare, di sicurezza e ordine pubblico.
Come per il precedente decreto non si riscontravano ragioni di straordinaria necessità e urgenza tali da giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, stante il costante calo di ingressi di migranti sul nostro territorio e la costante diminuzione dei reati negli ultimi anni, compresi quelli contro la sicurezza e l'ordine pubblico.

17 nuovi modi per reprimere

Il testo si compone di 17 articoli. I primi sono relativi al contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina e in particolare tendono a colpire le attività delle ONG di soccorso in mare.
In particolare l'art. 1 introduce, con una modifica dell'art. 12 del T.U. immigrazione, un nuovo illecito amministrativo da affiancare a quello penale, già previsto dalla norma: il ministro degli Interni, con un provvedimento di concerto con i ministri dei Trasporti e della Difesa, “nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia”, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale di navi “per motivi di ordine e sicurezza”, oppure quando si concretizzino violazioni delle leggi contro l'immigrazione irregolare.
L'articolo 2 introduce sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi non rispetta tale divieto: si va da un minimo di 150mila euro a un massimo di 1 milione di euro (queste somme sono state aumentate in sede di conversione).
In precedenza, questa sanzione era disposta, oltre che nei confronti del comandante della nave, anche verso l'armatore e il proprietario dell'imbarcazione. Ora la sanzione è prevista solo nei confronti del comandante, mentre armatore e proprietario del mezzo ne risponderanno solo se non vi provvede il comandante.
Inoltre, viene specificato che l'illecito amministrativo non esclude l'applicabilità di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. L'obiettivo della disposizione sembrerebbe dunque quello di assicurare la congiunta applicazione delle sanzioni amministrative e penali, e di dotarsi di un nuovo strumento di aggressione e repressione della solidarietà attiva. Vista la difficoltà di far rientrare le operazioni di soccorso in mare all'interno dei confini del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (vedasi le molteplici archiviazioni dei procedimenti in questi mesi a carico delle ONG da parte delle Procure della Repubblica siciliane), viene introdotto un nuovo mezzo repressivo: una sanzione amministrativa egualmente idonea ad arrecare gravissimi danni al destinatario e dunque a bloccarne l'operato.
La finalità della modifica è, evidentemente, anche quella di attribuire al Ministro dell'Interno il potere di chiudere i porti e di inibire il transito e la sosta nel mare territoriale a chi effettua attività di salvataggio di vite umane.
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista anche la confisca dell'imbarcazione che non rispetti il divieto di entrata in acque territoriali. Inizialmente, il decreto prevedeva la confisca solo nel caso di reiterazione della violazione. Queste sanzioni vengono erogate dal Prefetto.

Intercettazioni preventive, operazioni sotto copertura, rimpatri

Il decreto si concentra anche sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'articolo 3 modifica infatti l'articolo 51 del codice di procedura penale, prevedendo la competenza della Procura distrettuale anche per le fattispecie associative realizzate per commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina. La conseguenza di questa norma è che sarà ora possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di questo delitto anche nei casi di minore gravità.
Il testo interviene anche sui rimpatri di stranieri con posizione irregolare sul territorio italiano, istituendo un fondo che punta a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione di queste persone nei loro paesi di origine.
Vengono poi stanziati fondi pubblici – 500mila euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1 milione e mezzo di euro per il 2021 – per il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, “anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina”.
Gli ultimi due articoli del primo capo (art. 6 e 7), riguardano, invece, la sicurezza e l'ordine pubblico.
L'art. 6 porta delle modifiche alla legge n. 152/1975, la cosiddetta “legge Reale”. Previsto il raddoppio delle pene in caso di “travisamento” nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e la introduzione di una nuova ipotesi delittuosa, punita con la reclusione da uno a quattro anni per chi “nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperta al pubblico lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere”. Se il pericolo si riferisce all'integrità delle cose e non alle persone, la pena è più lieve: da 6 mesi a 2 anni di carcere.
Il successivo art. 7 contiene un elenco di modifiche al codice penale, ovviamente nel segno di un maggior rigore repressivo.
In particolare:
-aumento di pena per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Si ricorda che si tratta di una ipotesi delittuosa che pochi anni fa era stata addirittura depenalizzata;
-per il reato di danneggiamento (635 c.p.), viene previsto l'innalzamento dei limiti edittali, che vengono portati a cinque anni, nel caso in cui il reato sia commesso nel corso di una manifestazione pubblica;
-aumenti di pena per i reati di resistenza (337 c.p.), di interruzione di pubblico servizio (340 c.p.), di devastazione e saccheggio (419 c.p.) quando risultano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
In queste modifiche normative si fatica a individuare una ratio. Il codice infatti prevedeva già un arsenale sanzionatorio particolarmente forte per i “reati di piazza”.
L'ultima parte del decreto (capo III) prevede infine un inasprimento delle norme relative al “daspo” sportivo. Tra queste si segnala l'ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto, l'introduzione tra le circostanze aggravanti comuni di quella di “avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni”, e il divieto di applicazione dell'ipotesi di cui all'art 131 bis c.p. qualora si proceda per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Nella legge di conversione del decreto sicurezza bis, questo divieto, specificamente previsto per le sole manifestazioni sportive, è stato esteso anche ai reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
In buona sostanza il giudice non potrà più, in caso ritenga all'esito del processo che il fatto sia di lieve entità e dunque non meritevole di sanzione penale, assolvere l'imputato.
La genesi di tale modifica probabilmente è da individuarsi in un procedimento che ho seguito personalmente. In quel processo, secondo quanto riportato dalla stampa, il giudice assolse un manifestante dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale (uno sputo su una scarpa di un operatore della polizia scientifica) in applicazione dell'art. 131 bis.
Il caso ebbe un certo clamore mediatico e fu oggetto poi di alcune interpellanze in Parlamento, in particolare da parte di alcuni politici molto vicini ai sindacati di Polizia.
E guarda caso la norma modificata in sede di conversione è frutto di un emendamento del parlamentare Tonelli, leghista, componente della I commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), nonché ex segretario del sindacato Sap della Polizia.
“Da ora chi sputa su una divisa ne dovrà rispondere”, questo il commento del deputato leghista dopo l'approvazione del suo emendamento alla Camera.
Peccato che non sia affatto vero che l'imputato venne assolto perché il giudice ritenne il fatto di particolare tenuità, assolvendolo dunque in applicazione dell'art. 131 bis cp.
Sarebbe bastato attendere il deposito delle motivazioni della sentenza (60 giorni) per scoprirne il reale perché. Il giudice, ritenuto provato il fatto nella sua materialità quale integrante il reato di oltraggio, assolse l'imputato in quanto non si era raggiunta la prova della sua consapevolezza di aver agito contro un pubblico ufficiale: un agente di polizia in borghese, senza armi, che stava facendo delle riprese video.
Si è dunque costruita una norma su una falsa notizia, su un “fake”.

Nessun cambiamento all'orizzonte

Il reato di resistenza e quello di oltraggio a pubblico ufficiale possono ricomprendere molteplici condotte, a volte anche di scarsissima offensività. Ecco perché tali fattispecie rientravano tra quelle per cui il giudicante, analizzando il caso concreto, poteva ritenere il fatto di lieve entità e assolvere di conseguenza l'imputato.
Ora invece tutto questo non sarà possibile. L'offesa a un pubblico ufficiale è diventata di per sé un fatto grave, meritevole di sanzione penale.
Una scelta in contraddizione con quella di pochi anni or sono di depenalizzazione dell'offesa rivolta invece a un privato cittadino.
All'evidenza il nuovo decreto presenta un impianto normativo che nulla ha a che fare con la sicurezza. Anzi ci troviamo di fronte a un intervento legislativo pericoloso in quanto porta un attacco diretto ai diritti primari degli esseri umani, al dissenso e all'opposizione sociale.
E il recente cambio della guardia nella composizione governativa non fa sperare in un cambiamento dello stato delle cose. Il nuovo governo non ha infatti previsto tra i suoi punti programmatici di abolire i decreti sicurezza di Salvini o quantomeno di rivederli in chiave più garantista. E il comportamento tenuto dai nuovi Ministri sulla chiusura dei porti alle navi delle ONG non si è discostato da quello dei precedenti.
Forse ci saranno dei piccoli interventi normativi sul fronte migranti in ossequio alle indicazioni del Presidente Mattarella al momento della promulgazione dei decreti. Interventi però che non sembra potranno avere un grande impatto sulla politica antimigratoria del nostro paese.

Eugenio Losco