Rivista Anarchica Online

rivista anarchica
anno 8 nr. 67
giugno 1978


Rivista Anarchica Online

Al confino si va così con l'accordo DC-PCI
a cura di un compagno avvocato

L'avvocato del diavolo

Vorrei qualche chiarimento sull'istituto del "confino". Penso che i compagni debbano essere tutti bene informati sull'argomento, prima di ritrovarsi a Linosa o a Ventotene senza nemmeno sapere come e perché.

un compagno (Bari)

Dopo che il Partito Comunista durante la campagna elettorale per il referendum sulla Legge Reale aveva carpito la buona fede della sua base operaia facendo solenni promesse che la Legge Reale, almeno nella parte riguardante il "confino" sarebbe stata modificata, assistiamo in questi giorni ad una serie di proposte di confino; proposte avanzate da quella polizia che è promanazione del governo, cui sempre più palesemente fa parte il P.C.I..

Come se non bastasse, leggiamo sull'unità che è ora che la magistratura, colpevole talvolta di non adeguarsi alle richieste della polizia, si metta in riga ed, ubbidiente, eseguisca gli ordini! Ma cosa è il confino e come e quando si rischia di andarci?

Il confino è una misura di prevenzione: il termine giuridico più esatto è: soggiorno obbligato, con divieto di allontanamento, in un comune stabilito dal Ministero degli Interni. L'istituto del "confino", già tristemente famoso nell'Italia prefascista e fascista, viene legalizzato nell'Italia repubblicana nel 1956 con la legge della "diffida". Con tale legge il Questore può:

a) diffidare una serie di cittadini (oziosi e vagabondi, pericolosi per l'ordine pubblico e la moralità pubblica, gente che vive con redditi di illecita provenienza ecc.) a cambiare vita;

b) far rimpatriare tali cittadini, se non residenti nel comune;

c) proporre tali cittadini al Tribunale per le misure di prevenzione che sono la sorveglianza speciale (firma presso un Commissariato, divieto di uscire di sera ecc.) oppure il soggiorno obbligato-confino.

Successivamente l'applicabilità di questa legge è stata estesa ai soggetti partecipanti ad associazioni mafiose.

Con la Legge Reale, art.18, è stato disposto che le norme di cui sopra vengano applicate anche ad un'altra serie di cittadini, tra cui: "coloro che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione dei reati previsti......" - strage, incendio, attentati, insurrezione armata, partecipazione e costituzione di banda armata, sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc..

La procedura è abbastanza semplice: a seguito della proposta del Questore o del Procuratore della Repubblica, il Tribunale deve decidere entro 30 giorni; nel frattempo può emettere ordine di "custodia" in carcere. Questo della "custodia" è un istituto veramente assurdo: infatti in attesa di una sanzione che, benché grave, comunque non incide sullo stato di libertà di una persona (come il confino, dove, comunque, si è seppur formalmente liberi), questa persona deve subire una completa privazione della propria libertà mediante la carcerazione. Con l'istituto del "confino", in definitiva, lo stato è in possesso di un ulteriore mezzo per togliere dalla circolazione dei militanti: infatti se non riesce la criminalizzazione mediante l'attribuzione diretta di un fatto, può sempre sostenere che comunque una persona è pericolosa perché sicuramente stava compiendo atti preparatori......, per cui, una volta che anche la magistratura seguendo i suggerimenti (o meglio gli ordini del P.C.I.) si sarà messa in riga, oltre al numero sempre maggiore di compagni segregati nei lager di stato, avremo anche molti compagni dispersi nei più lontani ed isolati comuni d'Italia.